Art. 20.

      1. L'articolo 24-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

      «Art. 24-septies. - (Promozione a sovrintendente capo). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica».